DIRITTO SOCIETARIO- SCISSIONE 2506- bis co. II e 2506-quater co. III c.p.c

Come anticipato nella home, il fondatore dello studio legale Pagnotta, per far ottenere giustizia alle ragioni dei propri assistiti, è giunto fino al terzo grado di giudizio, con il dictum della Suprema Corte di Cassazione.

La difesa dello studio Legale Pagnotta, a favore di un creditore sociale di due diverse società costituite in forma di s.r.l., ha fatto sì che l’operazione straordinaria effettuata dagli amministratori delle medesime non fosse idonea ad eludere la responsabilità patrimoniale della società scissa.

Infatti  il Supremo Consesso cassa il provvedimento del Tribunale di  Nocera Inferiore statuendo: “ Il Tribunale di Nocera Inferiore si è distaccato dal principio di diritto secondo cui in tema di scissione societaria, la responsabilità per i debiti della società scissa previsti dagli artt. 2506-bis, comma 2 e 2506-quater, comma 3, c.c., si estende in via solidale e sussidiaria a tutte le società partecipanti all’operazione, ciascuna delle quali risponde, tuttavia, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, il cui ammontare è onere di ciascuna di esse dimostrare in giudizio, quale fatto parzialmente impeditivo della pretesa altrui ed in virtù del principio di vicinanza della prova” [fonte: vedi verdetto Corte di Cassazione allegato].

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