LESIONE DELLA LEGITTIMA

Ritengo che in Italia il principio dell’ intangibilità della legittima possa essere aggirato facilmente da un de cuius che si avvale di esperti consulenti legali senza ricorrere a costose polizze se solo si consideri che quest’ultimo, al momento della morte, possa lasciare un relictum pari a 0, disponendo in vita del proprio patrimonio attraverso vendite simulate a terzi che vuol beneficiare, dissimulanti donazioni indirette o anche attraverso donazioni dirette. Spesso si pensa che le lesioni della legittima possano derivare solo da un testamento che pretermette o lede la quota di un legittimario quando poi, anche in assenza di testamento, con l’apertura della successione legittima la lesione ci sarebbe ugualmente se per l’appunto il relictum è stato completamente azzerato dalle donazioni in vita effettuate dal disponente. Il legittimario che esperisce vittoriosamente un’azione di riduzione si troverebbe ad aver ottenuto una vittoria di Pirro in quanto, se pur attraverso l’operazione contabile di riunione fittizia, ha correttamente calcolato la propria quota di legittima, attraverso la ricostituzione della massa con anche ciò che è stato oggetto di donazioni dirette ed indirette, si troverebbe a dover fare i conti con i limiti di ammissibilità derivanti da un’azione di restituzione dei beni immobili oggetto di donazione, nei confronti dei terzi aventi causa dal donatario, nell’eventualità che siano decorsi 20 anni dalla donazione, cosa molto frequente nella realtà se si consideri che l’azione di riduzione, antecedente giuridico di quella di restituzione, possa essere incardinata solo alla morte del donante. Una volta che il legittimario ha escusso infruttuosamente il patrimonio del donatario, non potendo aggredire i beni immobili oggetto di donazione che nel frattempo hanno circolato, si trova costretto a chiedere l’equivalente monetario ai terzi aventi causa dal donatario, ma sia chiaro, considerando l’eventualità che il terzo avente causa ha un creditore ipotecario con atto di iscrizione antecedente alla trascrizione della domanda giudiziale, si troverà sguarnito di ogni tutela di fatto. I massimi esperti della materia mi risponderanno che basterà trascrivere in vita il
disponente, un atto di opposizione alla donazione per sospendere il
decorso del termine ventennale, ma se ciò vale per le donazioni dirette- tra l’altro richiederebbe un onere non poco gravoso, in capo al legittimario di interrogare la conservatoria per tutta la vita del donante- non vale per le donazioni indirette e per tutti gli atti simulati che mascherano donazioni indirette e per gli atti simulati. In questo senso è fondamentale, per ottenere le concrete tutele, rivolgersi ad un consulente legale esperto della materia che riesca già, stante in vita il disponente, ad attuare le azioni necessarie per non permettere l’elusione del principio dell’ intangibilità della legittima.

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