Spesso nel contesto delle piccole e medie imprese del Sud Italia si assiste allo smembramento delle aziende nel momento in cui accade il trapasso trans-generazionale. Lo strumento giuridico del patto di famiglia risulta ancora ad oggi poco conosciuto e poco utilizzato nel nostro contesto socio-economico. Le ragioni sono spesso da rinvenire nella questione, dibattuta in dottrina ed in giurisprudenza, sulla necessaria presenza o meno di tutti i discendenti-legittimari alla stipula dell’atto ed anche in ordine a quale preciso momento (termine di adempimento) debba avvenire la liquidazione in favore dei discendenti esclusi dall’azienda. È bene fare chiarezza su alcuni punti che, allo stato dell’arte, risultano cristallizzati in diritto:
– in virtù del patto di famiglia il disponente, titolare dell’azienda o di partecipazione sociale di maggioranza, individua tra i discendenti, un solo soggetto a cui trasferire i predetti beni, con obbligo di liquidare i discendenti che in qualità di legittimari, vanterebbero diritti successori su tali beni. La liquidazione spesso si pensa che debba avvenire, necessariamente, contestualmente alla stipula del patto ma al contrario, può avvenire anche in un momento successivo alla definizione di tale contratto, ma con la grande tutela, in favore di chi è escluso, che il patto produrrebbe effetti giuridici- tra gli altri, l’impossibilità di assoggettare tale beni ad imputazione e collazione- solo dal momento in cui essa avviene. Inoltre il grande apporto di questo strumento giuridico è rappresentato da due elementi:
1) da chi debba essere corrisposto il valore di liquidazione – non solo il beneficiario dell’azienda ma anche il disponente-titolare dell’azienda, o addirittura il coniuge dello stesso disponente nel caso frequente che il beneficiario dell’azienda non abbia la liquidità per fronteggiare tale obbligazione di pagamento;
2) la liquidazione può avvenire non solo in denaro ma anche in natura, quindi con immobili di titolarità del disponente o del beneficiario;
Non mi soffermo sulla rivoluzione copernicana di tale strumento in un ordinamento in cui vige il divieto dei patti successori, stante l’eccezionalità della disposizione e della possibilità di apporzionare un legittimario con beni non facenti parte dell’asse ereditario. Molto spesso clienti-imprenditori, quando si rivolgono allo studio, credono di non poter definire già in vita, i loro assetti di interessi economici e familiari proprio in virtù del principio secondo cui l’unico atto con cui poter incidere sulle proprie sostanze economiche per il tempo in cui si avrà cessato di vivere, è solo il testamento. Il legislatore, con tale norma, ha invece consentito al titolare dell’azienda o di una partecipazione sociale, di poter sottrarre tali beni alla divisione ereditaria, all’imputazione e alla collazione. Resta aperta solo la problematica inerente le conseguenze della mancata presenza di tutti i legittimari-discendenti alla conclusione del patto. Per la tesi restrittiva l’assenza di un legittimario imporrebbe nullità del patto, ma per altra tesi autorevolmente sostenuta in dottrina, (Petrelli) tale aspetto rileverebbe solo ed esclusivamente sotto il profilo dell’opponibilità ai legittimari assenti del valore di liquidazione ai fini della ripartizione e determinazione delle quote, ma non sarebbe elemento perfezionativo della fattispecie. Ma altro dato di impatto giuridico dirompente è che i discendenti-legittimari sono solo quelli ritenuti tali per una fictio giuridica, al momento della conclusione del patto di famiglia, si considerano quelli esistenti come se la successione del titolare dell’azienda si aprisse in quel momento.
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