Si rivolge allo studio legale Pagnotta un privato cittadino che in seguito ad un’emotrasfusione presso un presidio ospedaliero, ha contratto una grave patologia epatica. Il giudizio di primo grado, emesso con provvedimento del Tribunale di Nocera Inferiore, si conclude con un’errata pronuncia di estinzione per un vizio di notifica.
La Corte d’Appello Salernitana in accoglimento del mezzo di gravame proposto dallo studio legale Pagnotta, dispone che la questione giuridica dedotta va riportata nell’alveo della nullità della notifica e chiarisce un interessante principio di diritto secondo cui la possibilità di disporre la rinnovazione della notifica nulla è configurabile anche nell’ipotesi di integrazione del contradditorio.
Per l’effetto la Corte Salernitana dispone la rimessione della causa al primo giudice ex art 308-353-354 cpc.
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